Possiamo proporre una innovativa polizza infortuni
1-con mini franchigia su garanzia invalidita' permanente sino al 10% e oltre il 10% d'invaldita' NESSUNA FRANCHIGIA
2- oppure senza franchigia sino ad euro 155.000 di capitale assicurato.
3-diaria da inabilita' temporanea liquidata sempre in forma integrale.
4- Assicuriamo anche esercizio pratiche sportive in genere, svolte a puro scopo ricreativo che CON carattere AGONISTICO comprese relative prove e allenamenti, organizzate o svolte sotto l'egida delle rispettive FEDERAZIONI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE. PRATICHE SPORTIVEASSICURATE:
Pugliato-Atletica pesante-Equitazione-Lotta nelle sue varie forme-Scalata di rocce e ghiacciai oltre il terzo grado U.I.A.A.-Speleologia-Salto dal trampolino con sci o idrosci-Bob-Fotball americano-Rugby-Immersioni con auorespiratore-Canoa-Kayak-Rafting-Hockey su ghiaccio.
Descrizione polizza La polizza ha lo scopo di sopperire al pregiudizio economico derivante da infortunio sofferto dall’Assicurato, sia durante lo svolgimento di attività professionale che extraprofessionale, garantendo il pagamento di un indennizzo sulla base delle garanzie scelte
Durata Contrattuale Annuale tacitamente rinnovabile Frazionamento Premio Annuale o semestrale o mensile con ns. carta di credito
SEZIONE INFORTUNI Prestazioni Le garanzie prestate sono: Forma Singola:
Morte obbligatoria Invalidità permanente obbligatoria Inabilità Temporanea opzionale Diaria da immobilizzazione opzionale Diaria ricovero e convalescenza opzionale Rimborso spese mediche opzionale
Forme Nucleo e Figli Fiscalmente a carico Morte obbligatoria Invalidità permanente obbligatoria Rimborso spese mediche opzionale GARANZIE E SOMME ASSICURABILI Morte: da € 50.000,00 a € 500.000,00; Invalidità Permanente: da € 50.000,00 a € 500.000,00; Inabilità temporanea: da € 25,00 a € 100,00 al dì Diaria da immobilizzazione: da € 25,00 a € 100,00 al dì Diaria da Ricovero e convalescenza: da € 25,00 a € 100,00 al dì Rimborso spese mediche da € 2.500,00 a € 25.000,00 Solo per la Forma Figli fiscalmente a carico capitale fisso morte e invalidità permanente € 200.000,00 ESTENSIONI Rischi sportivi già compresi in garanzia con esclusioni classiche e riduzione dell’indennizzo per attività pericolose Commorienza genitori con incremento 50% del capitale per il coniuge assicurato Rendita con incremento 10% sulla parte di indennizzo che l’assicurato deciderà di destinare all’accensione della rendita.
SEZIONE TUTELA LEGALE Prestazioni Prevede l’assistenza stragiudiziale e giudiziale per controversie extracontrattuali nei confronti dell’eventuale responsabile del infortunio indennizzabile a termini di polizza, e contrattuali nei confronti del personale medico, ecc. per fatti derivanti dall’infortunio indennizzabile a termini di polizza. In particolare sono coperte le spese di assistenza stragiudiziale, gli oneri per l'intervento di un legale, gli oneri per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di parte ecc. Somme assicurabili La copertura viene prestata con un massimale da € 10.000,00 a € 25.000,00.
Estratto Condizioni di Polizza Assimoco
Mod. D PROTETTO U CG 06/2006. COMPAGNIA ASSIMOCO
1-NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 26 -Determinazione e liquidazione della Invalidità Permanente
Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente secondo quanto previsto all’Art. 19 lettera B), per la valutazione delle menomazioni si farà riferimento alla Tabella allegata alla polizza. L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di funzionalità perduta, che sarà accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri della Tabella allegata alla polizza. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. In caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somme matematiche, fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella allegata alla polizza, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e criteri ivi indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente, determinata in base alla Tabella, ove non diversamente indicato in polizza, verrà effettuata nel modo seguente:
Grado di invalidità
Indennizzo da applicare sulla invalidita' permanente accertata
invalidita' accertata
1%
0,40%
percentuale liquidata
''
2%
0,80%
''
''
3%
1,20%
''
''
4%
1,60%
''
''
5%
2%
''
''
6%
3%
''
''
7%
4%
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''
8%
6%
''
''
9%
8%
''
pari al grado di invalidità senza franchigia alcuna da 10% a 59%
se il grado d'invalidita' permanente accertato e' Pari o superiore al 60% verra' liquidato il 100% senza franchigia
RENDITA VITALIZIA Fermi i criteri di determinazione e di liquidazione sopraindicati, nel caso in cui, a seguito di un infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali previste dalla presente polizza all’Assicurato residui:
• una invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% della totale, • una invalidità permanente di grado inferiore al 60% della totale, ma con un capitale liquidabile pari o superiore a Euro 150.000,00 è facoltà dell’Assicurato stesso, previa richiesta alla Società, di proporre al momento della liquidazione dell’indennizzo la conversione anche parziale del capitale spettante in una rendita vitalizia mediante stipulazione con Assimoco Vita di un contratto di assicurazione non riscattabile nella forma a premio unico a suo nome e a favore di se stesso, senza alcun onere a suo carico. Qualora la proposta venga da Assimoco Vita accettata l’indennizzo di cui sopra e conseguentemente il capitale spettante da convertire in rendita vitalizia sarà aumentato del 10%.
2-Art. 27 - Liquidazione della Inabilità temporanea
Se l’infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea secondo quanto previsto all’Art. 19 lettera C), la liquidazione dell’indennizzo per inabilità temporanea, verrà effettuata integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale o parziale incapacità fisica ad attendere alle abituali attività. L’indennizzo per inabilità temporanea decorre dal decimo giorno successivo a quello dell’infortunio e viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni.