assicuratori dal 1968
ASSIEUROPA S.a.s di RIZZA ROSAMARIA & C.RUI: A000091030 del 26/02/2007- P. IVA: 01042950335 - C.C.I.A: 123372AGENTE GENERALE: EDOARDO AGNELLI - RUI: A000054036 del 05/02/2007
Chi ha un’impresa sa bene che oggi i rischi sono tanti e coinvolgono ogni aspetto della sua attività. Prevederli tutti non è possibile anche perche' i mutamenti continui della Societa' hanno portato ad una evoluzione del mercato Assicurativo di cui molti non sono a conoscenza.
Non tutti sanno forse che e' possibile assicurare, in abbinamento alla tradizionale garanzia Incendio, i danni provocati da Terremoto, Alluvione ,Inondazionie e Allagamenti ,Eruzioni Vulcaniche,Franamento Cedimento e Smottamento del Terreno
, che sono i casi che si verificano con maggior frequenza e che spesso non sono coperti dalla maggioranza della compagnie di assicurazione.
Come molti ignorano che la mutata situazione del mercato del lavoro ( Legge Biagi ecc) puo' rendere prive di copertura le proprie polizze di Responsabilità Civile Aziendale per danni a terzi e prestatori d'opera.
A proposito della quale vale la pena sottolineare che l'assicurazione obbligatoria contratta con INAIL non solleva l'imprenditore dal rischio di maggiori esborsi dovuti ai cosiddetti danni differenziali che consistono nel maggior danno patrimoniale dell'infortunato ( che la Magistratura spesso riconosce), nel danno biologico e nel danno morale che INAIL non copre e i cui importi ,spesso rilevanti , restano quindi a carico dell'imprenditore.
Inoltre l'INAIL, nel caso d'infortunio del dipendente, si puo' rivalere sul datore di lavoro per le somme liquidate quando sussista responsabilita' penale di quest'ultimo oppure non sia stata rispettata la normativa INAIL, il che accade frequentemente data la difficolta' dell'imprenditore a controllare tutte le fasi della vita aziendale.
In Edilizia il committente dei lavori e' eesponsabile in solido con l'appaltarore e/o i subappaltatori per i danni arrecati nell'esecuzione delle opere.
Ne consegue che,se le polizze di questi ultimi sono insufficenti come massimali o carenti di garanzie o scoperte per mancato pagamento del premio, il Committente è tenuto a risarcire i danni a terzi.
Spesso è ignorato il problema della Responsabilita' dovuta a costruzione,vendita,smercio di PRODOTTO DIFETTOSO o di DANNI DA INQUINAMENTO AMBIENTALE provocati nello svolgimento della propria attivita' oppure della Responsabilita' Postuma.
Tutte queste garanzie sono presenti nelle nostre polizze MULTIRISCHI delle varie attività imprenditoriali.
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Disdetta la Tua vecchia Polizza
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