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ASSIEUROPA ASSICURATORI DAL 1968
Agenzia di Assicurazioni Plurimandataria
R C Medici

 assicuratori dal 1968

RESPONSABILITA CIVILE professionale dei  MEDICI

 COMPRESA IMPLANTOLOGIA

- Oggetto dell’Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni corporali e danni materiali involontariamente e direttamente cagionati a terzi, nello svolgimento dell’attività professionale indicata in polizza.

Si intendono comprese in garanzia a titolo esemplificativo:

ú          le responsabilità derivanti all’Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori della cui opera l’Assicurato si avvale nello svolgimento dell’attività dichiarata in polizza;

ú          l’effettuazione di piccoli interventi chirurgici domiciliari e/o ambulatoriali anche se l’attività professionale dichiarata in polizza non preveda l’esercizio della pratica chirurgica;

l’impiego di apparecchi a raggi X e di apparecchiature elettroniche e/o elettriche, nonché di sonde, cateteri e/o strumenti in genere, utilizzati per scopi diagnostici e terapeutici

la rivalsa esercitata dall’Azienda Sanitaria e/o struttura medico/ospedaliera, nonché gli Assicuratori delle stesse, per danni

ú          la responsabilità derivante all’Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza;

ú          attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria;

ú          la conduzione e la proprietà dei locali adibiti a studio o ufficio professionale e delle attrezzature ivi esistenti;

ú          derivanti dalle seguenti attività complementari se ed in quanto inerenti l’attività principale dichiarata in polizza:

-          visita ai clienti, partecipazione a convegni, congressi e seminari;

-          proprietà e gestione nell’ambito dello studio/ufficio di distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dello studio/ufficio, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi, nonché proprietà o uso di cani;

-          proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, targhe, cartelli pubblicitari e striscioni, il tutto ovunque installato;

-          lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall’assicurato per l’esercizio dell’attività descritta in polizza.

Qualora esista polizza di responsabilità stipulata dall’Azienda Sanitaria Pubblica o Privata a copertura della responsabilità del personale medico dipendente, la presente polizza si intende prestata a “Secondo Rischio” e cioè in eccedenza ai massimali garantiti dalla suddetta altra polizza, e fino alla concorrenza del massimale assicurato con il presente contratto.

Resta comunque inteso che nel caso di non operatività dell’altra assicurazione, la presente polizza si intende operante a “Primo Rischio”.

 Delimitazioni dell’assicurazione

Premesso che l’assicurazione non è operante per l’esercizio di nuove competenze e/o attribuzioni professionali istituite da leggi, regolamenti o norme entrate in vigore successivamente a quella di stipulazione del contratto, la garanzia non vale per i sinistri:

a)       da furto;

b)       a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;

c)       da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

d)       a cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo;

e)       da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato, nonché derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

f)        verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

g)       di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi di natura estetica, per le pretese di mancata rispondenza dell’intervento stesso all’impegno o promessa di risultato assunto dall’Assicurato;

h)       conseguenti ad interventi di implantologia;

i)         derivanti dall’esercizio dell’attività di primario ospedaliero;

l)         da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;

da attività di trasfusionista, da distribuzione o utilizzazione del sangue, da attività di sperimentazione clinica, nonché da tecniche di procreazione

Articolo 4 - Inizio e termine della garanzia

L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, sempreché tali richieste siano conseguenti a comportamento colposo posto in essere nel medesimo periodo.

Qualora la presente polizza sostituisca senza soluzione di continuità un altro contratto in corso con la Società, e per la medesima attività descritta in polizza, la garanzia di polizza deve intendersi operante anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza sostituita.

A tal fine le Parti convengono che in presenza di totale validità della nuova polizza, il contratto sostituito è da intendersi integralmente privo di effetto e che qualsiasi sinistro relativo a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, sarà indennizzato alle condizioni previste dal presente contratto.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt.1892, 1893, 1894 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l’efficacia del contratto, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti, fatti, circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili ai termini della presente polizza.

- Scoperto e/o franchigia

L’assicurazione si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 250,00, salvo importi superiori previsti in polizza.

 GARANZIE ADDIZIONALI

 

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INTERVENTI DI IMPLANTOLOGIA           

A deroga di quanto indicato all’Articolo 3 lettera h) “Delimitazioni dell’assicurazione”, l’assicurazione comprende i danni conseguenti ad interventi di implantologia eseguiti dall’Assicurato.

La presente garanzia è prestata nell’ambito del massimale indicato in polizza, con l’applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 1.000,00.

3

DANNI A COSE UTILIZZATE DALL’ASSICURATO               

A parziale deroga di quanto indicato all’Articolo 3 lettera d) “Delimitazioni dell’assicurazione”, l’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà/uso di Aziende Sanitarie Pubbliche o Private, e conseguenti all’utilizzo da parte dell’Assicurato per lo svolgimento dell’attività professionale dichiarata in polizza.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da furto, incendio o smarrimento.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e annualità assicurativa pari ad Euro 10.000,00, con l’applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 500,00.

 

4

ATTIVITA’ INTRAMURARIA

L’assicurazione è operante anche per l’esercizio della attività libero professionale intramuraria, svolta dall’Assicurato in base ai disposti del D.M. 28.02.1997.

5

ATTIVITA’ EXTRAMURARIA

L’assicurazione è operante anche per l’esercizio della attività libero professionale extramuraria, svolta dall’Assicurato in base ai disposti del D.M. 28.02.1997.

 

6

GARANZIA PREGRESSA BIENNALE

. Vuoi saperne di piu'?

TARIFFA A RICHIESTA INDIRIZZANDO :  assieuropapc@gmail.com

P.S. Se siete gia’ assicurati il decreto Bersani Vi da’ la possibilita’ di disdettare anche le polizze di durata decennale purche’ siano trascorsi TRE anni dalla data di sottoscrizione. della polizza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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