Delimitazioni dell’assicurazione Premesso che l’assicurazione non è operante per l’esercizio di nuove competenze e/o attribuzioni professionali istituite da leggi, regolamenti o norme entrate in vigore successivamente a quella di stipulazione del contratto, la garanzia non vale per i sinistri:
a) da furto;
b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
d) a cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo;
e) da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato, nonché derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
g) di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi di natura estetica, per le pretese di mancata rispondenza dell’intervento stesso all’impegno o promessa di risultato assunto dall’Assicurato;
h) conseguenti ad interventi di implantologia;
i) derivanti dall’esercizio dell’attività di primario ospedaliero;
l) da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
da attività di trasfusionista, da distribuzione o utilizzazione del sangue, da attività di sperimentazione clinica, nonché da tecniche di procreazione
Articolo 4 - Inizio e termine della garanzia
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, sempreché tali richieste siano conseguenti a comportamento colposo posto in essere nel medesimo periodo.
Qualora la presente polizza sostituisca senza soluzione di continuità un altro contratto in corso con la Società, e per la medesima attività descritta in polizza, la garanzia di polizza deve intendersi operante anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza sostituita.
A tal fine le Parti convengono che in presenza di totale validità della nuova polizza, il contratto sostituito è da intendersi integralmente privo di effetto e che qualsiasi sinistro relativo a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, sarà indennizzato alle condizioni previste dal presente contratto.
Agli effetti di quanto disposto dagli Artt.1892, 1893, 1894 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale per l’efficacia del contratto, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti, fatti, circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili ai termini della presente polizza.
- Scoperto e/o franchigia
L’assicurazione si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 250,00, salvo importi superiori previsti in polizza.
GARANZIE ADDIZIONALI
2 | INTERVENTI DI IMPLANTOLOGIA  |
A deroga di quanto indicato all’Articolo 3 lettera h) “Delimitazioni dell’assicurazione”, l’assicurazione comprende i danni conseguenti ad interventi di implantologia eseguiti dall’Assicurato.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del massimale indicato in polizza, con l’applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 1.000,00.
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| DANNI A COSE UTILIZZATE DALL’ASSICURATO |
A parziale deroga di quanto indicato all’Articolo 3 lettera d) “Delimitazioni dell’assicurazione”, l’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà/uso di Aziende Sanitarie Pubbliche o Private, e conseguenti all’utilizzo da parte dell’Assicurato per lo svolgimento dell’attività professionale dichiarata in polizza.
Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da furto, incendio o smarrimento.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e annualità assicurativa pari ad Euro 10.000,00, con l’applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di Euro 500,00.
L’assicurazione è operante anche per l’esercizio della attività libero professionale intramuraria, svolta dall’Assicurato in base ai disposti del D.M. 28.02.1997.
L’assicurazione è operante anche per l’esercizio della attività libero professionale extramuraria, svolta dall’Assicurato in base ai disposti del D.M. 28.02.1997.
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| GARANZIA PREGRESSA BIENNALE |
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