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ASSIEUROPA ASSICURATORI DAL 1968
Agenzia di Assicurazioni Plurimandataria
R C Centro Servizi

 assicuratori dal 1968   

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI “CENTRI SERVIZI DI ENTI COOPERATIVI E/O PATRONATI ACLI” 

A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono comprese in garanzia l’esercizio delle seguenti attività:

a)          consulenza fiscale e tributaria, inclusa la tenuta della relativa contabilità;

b)          effettuazione di conteggi, scritturazioni, aggiornamento dei documenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti;

c)          consulenza e assistenza per pratiche amministrative in genere, relativamente alle attività previste e contemplate in qualità di Centro Servizi e/o di Patronato ACLI, e per cui sono autorizzati all’esercizio.

L’efficacia della assicurazione è subordinata al possesso da parte dell’Assicurato e dei soggetti della cui opera questi si avvale, dei requisiti richiesti dalle norme e dai regolamenti in vigore, per lo svolgimento dell’attività per la quale è operante l’assicurazione

Massimale

L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e annualità assicurativa.

- Scoperto e/o franchigia

L’assicurazione limitatamente ai soli danni materiali è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di Euro 100,00 (cento/00) per ogni sinistro.

                     Oggetto dell’Assicurazione           

 La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di perdite patrimoniali, involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per perdite patrimoniali imputabili a fatto doloso di persone addette all’attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. 

 Estensioni di garanzia                   

L’assicurazione comprende inoltre le perdite patrimo  niali conseguenti a:

a)          sanzioni di natura fiscale, multe e/o ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori od omissioni imputabili all’Assicurato;

b)          smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, sempreché non derivanti da furto, rapina ed incendio:

c)          interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché derivanti da un evento indennizzabile ai termini di polizza;

al mancato, inesatto o ritardato versamento di somme già riscosse dai propri associati, e finalizzate al pagamento di imposte, tasse, onorari, diritti e/o quote di adesione o altro

 Persone non considerate terze

Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione:

a)          l’Assicurato, il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b)          quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

c)          le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Articolo 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;

d)          i collaboratori, dipendenti e praticanti, e chi si trova con essi nei rapporti di cui alla lettera a), che si avvalgano delle prestazioni dell’Assicurato.

 Delimitazioni dell’assicurazione

L’assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti:

a)          a danni corporali e danni materiali;

b)          a furto, rapina o incendio;

c)          ad infedeltà dei dipendenti;

d)          a cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all’Articolo 8 lettera b);

e)          al pagamento di sanzioni, multe od ammende inflitte direttamente all’Assicurato, dall’irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;

f)           a omessa o tardiva presentazione di ricorsi tributari e/o amministrativi:

g)          alla scelta del regime di imposta e/o dalla dichiarazione ai fini fiscali e/o contributivi della categoria di attività svolta;

h)          a responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge, nonché da richieste di risarcimento a carattere sanzionatorio o punitivo;

i)            a richieste di risarcimento derivanti da attività svolte in qualità di Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF);

l)            allo svolgimento di attività di revisione e/o certificazione dei bilanci e sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società;

m)         da difetti e/o errori del software utilizzato per la elaborazione dati dall’Assicurato, realizzato, adattato o modificato dall’Assicurato stesso o da Società di cui sia titolare, socio o amministratore;

P.S. Se siete gia’ assicurati il decreto Bersani Vi da’ la possibilita’ di disdettare anche le polizze di durata decennale purche’ siano trascorsi TRE anni dalla data di sottoscrizione. della polizza.

 Vuoi saperne di piu'? -e.mail:  assieuropapc@gmail.com -C.so V. Emanuele 163/f- 29100 - Piacenza

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