ASSIEUROPA ASSICURATORI DAL 1968
AGENZIA DI ASSICURAZIONI PLURIMANDATARIA
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 assicuratori dal 1968   

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI “CENTRI SERVIZI DI ENTI COOPERATIVI E/O PATRONATI ACLI” 

A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono comprese in garanzia l’esercizio delle seguenti attività:

a)          consulenza fiscale e tributaria, inclusa la tenuta della relativa contabilità;

b)          effettuazione di conteggi, scritturazioni, aggiornamento dei documenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti;

c)          consulenza e assistenza per pratiche amministrative in genere, relativamente alle attività previste e contemplate in qualità di Centro Servizi e/o di Patronato ACLI, e per cui sono autorizzati all’esercizio.

L’efficacia della assicurazione è subordinata al possesso da parte dell’Assicurato e dei soggetti della cui opera questi si avvale, dei requisiti richiesti dalle norme e dai regolamenti in vigore, per lo svolgimento dell’attività per la quale è operante l’assicurazione

Massimale

L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e annualità assicurativa.

- Scoperto e/o franchigia

L’assicurazione limitatamente ai soli danni materiali è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di Euro 100,00 (cento/00) per ogni sinistro.

                     Oggetto dell’Assicurazione           

 La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di perdite patrimoniali, involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per perdite patrimoniali imputabili a fatto doloso di persone addette all’attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. 

 Estensioni di garanzia                   

L’assicurazione comprende inoltre le perdite patrimo  niali conseguenti a:

a)          sanzioni di natura fiscale, multe e/o ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori od omissioni imputabili all’Assicurato;

b)          smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, sempreché non derivanti da furto, rapina ed incendio:

c)          interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché derivanti da un evento indennizzabile ai termini di polizza;

al mancato, inesatto o ritardato versamento di somme già riscosse dai propri associati, e finalizzate al pagamento di imposte, tasse, onorari, diritti e/o quote di adesione o altro

 Persone non considerate terze

Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione:

a)          l’Assicurato, il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b)          quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

c)          le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Articolo 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;

d)          i collaboratori, dipendenti e praticanti, e chi si trova con essi nei rapporti di cui alla lettera a), che si avvalgano delle prestazioni dell’Assicurato.

 Delimitazioni dell’assicurazione

L’assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti:

a)          a danni corporali e danni materiali;

b)          a furto, rapina o incendio;

c)          ad infedeltà dei dipendenti;

d)          a cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all’Articolo 8 lettera b);

e)          al pagamento di sanzioni, multe od ammende inflitte direttamente all’Assicurato, dall’irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;

f)           a omessa o tardiva presentazione di ricorsi tributari e/o amministrativi:

g)          alla scelta del regime di imposta e/o dalla dichiarazione ai fini fiscali e/o contributivi della categoria di attività svolta;

h)          a responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge, nonché da richieste di risarcimento a carattere sanzionatorio o punitivo;

i)            a richieste di risarcimento derivanti da attività svolte in qualità di Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF);

l)            allo svolgimento di attività di revisione e/o certificazione dei bilanci e sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società;

m)         da difetti e/o errori del software utilizzato per la elaborazione dati dall’Assicurato, realizzato, adattato o modificato dall’Assicurato stesso o da Società di cui sia titolare, socio o amministratore;

 Vuoi saperne di piu'? - assieuropa@email.it -C.so V. Emanuele 163/f- 29100 - Piacenza

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