Massimale
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e annualità assicurativa.
- Scoperto e/o franchigia
L’assicurazione limitatamente ai soli danni materiali è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di Euro 100,00 (cento/00) per ogni sinistro.
Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di perdite patrimoniali, involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per perdite patrimoniali imputabili a fatto doloso di persone addette all’attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.
Estensioni di garanzia 
L’assicurazione comprende inoltre le perdite patrimo niali conseguenti a:
a) sanzioni di natura fiscale, multe e/o ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori od omissioni imputabili all’Assicurato;
b) smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, sempreché non derivanti da furto, rapina ed incendio:
c) interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché derivanti da un evento indennizzabile ai termini di polizza;
al mancato, inesatto o ritardato versamento di somme già riscosse dai propri associati, e finalizzate al pagamento di imposte, tasse, onorari, diritti e/o quote di adesione o altro
Persone non considerate terze
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione:
a) l’Assicurato, il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’Articolo 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime;
d) i collaboratori, dipendenti e praticanti, e chi si trova con essi nei rapporti di cui alla lettera a), che si avvalgano delle prestazioni dell’Assicurato.
Delimitazioni dell’assicurazione
L’assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti:
a) a danni corporali e danni materiali;
b) a furto, rapina o incendio;
c) ad infedeltà dei dipendenti;
d) a cose che l’Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all’Articolo 8 lettera b);
e) al pagamento di sanzioni, multe od ammende inflitte direttamente all’Assicurato, dall’irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
f) a omessa o tardiva presentazione di ricorsi tributari e/o amministrativi:
g) alla scelta del regime di imposta e/o dalla dichiarazione ai fini fiscali e/o contributivi della categoria di attività svolta;
h) a responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge, nonché da richieste di risarcimento a carattere sanzionatorio o punitivo;
i) a richieste di risarcimento derivanti da attività svolte in qualità di Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF);
l) allo svolgimento di attività di revisione e/o certificazione dei bilanci e sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società;
m) da difetti e/o errori del software utilizzato per la elaborazione dati dall’Assicurato, realizzato, adattato o modificato dall’Assicurato stesso o da Società di cui sia titolare, socio o amministratore;
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