RITIRO /SOSPENSIONE PATENTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
DIPENDENTI,AMMINISTRATORI SOCIETA' DI CAPITALI ) S.a.s - S.r.l - S.p.a.) Contraente della polizza deve essere un ente GIURIDICO ( Societa') che puo' assicurare i propri dipendenti e/o amministratori per i danni
patrimoniali subiti dall'eventuale
ritiro della patente anche per sanzioni al Codice della Strada quali Autisti di Ditte di Autotrasporto e simili. Per qusto caso vengono
garantite anche le infrazioni ai seguenti articoli
del Codice della Strada:
Art. 168 co. 8 Trasporto di materiali pericolosi senza autorizzazione e solo nel caso di
esito favorevole
del ricorso avverso il provvedimento di sospensione;
Art. 168 co. 9 Trasporto di materiali pericolosi;
Art. 186- GUIDA IN STATO DI EBBREZZA come da Condizioni di Polizza
Condizioni di Polizza:
RITIRO /SOSPENSIONE PATENTE
E/1 RITIRO/SOSPENSIONE PATENTE PER INCIDENTE
Oggetto della garanzia e somme assicurate
La Società corrisponde all'Assicurato l'indennità giornaliera (diaria) indicata in polizza per il numero di giorni
previsti nel provvedimento di sospensione della patente e comunque per il periodo di tempo massimo
indicato in polizza.
La Società per quanto previsto dalle Condizioni Generali di Polizza garantisce:
- sospensione provvisoria disposta dal Prefetto competente, per omicidio colposo o lesioni personali
colpose conseguenti a violazioni di norme del Codice della Strada;
- sospensione applicata dal giudice con sentenza di condanna per omicidio colposo o lesioni personali
colpose conseguenti a violazioni di norme del C.d.S. e adottata con provvedimento dal Prefetto;
- sospensione applicata con le modalità indicate ai punti precedenti conseguente all’inadempimento da
parte dell’assicurato dell’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che,
eventualmente abbiano subito danno alla persona in caso di incidente comunque ricollegabile al suo
comportamento. In quest’ultimo caso la garanzia opera a condizione che l’assicurato venga prosciolto o
assolto dall’imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso; purché l’evento che determina il
provvedimento di sospensione della patente di guida si sia verificato durante il periodo di validità della
copertura;
La diaria è prevista a seguito:
- Art. 222, 223 - Ritiro della patente in conseguenza ipotesi di reato
- Art. 149 - Inosservanza distanza di sicurezza con grave danno ai veicoli
- Art. 150 - Incrocio tra veicoli in passaggi ingombrati e strade di montagna con grave danno ai veicoli
Soggetti assicurati:
· relativamente alla garanzia Ritiro Patente a seguito di violazioni, la
stessa è operante unicamente a
favore dei/del Contraente/Enti in ragione del pregiudizio economico
derivante da provvedimenti di Ritiro
- Sospensione della patente dei propri dipendenti/collaboratori.
-
-
E/2 RITIRO/SOSPENSIONE PATENTE PER VIOLAZIONE del C.d.S.
Oggetto della garanzia e somme assicurate
La Società corrisponde all'Assicurato, oltre a quanto previsto alla precedente lettera E/1, l'indennità
giornaliera (diaria) indicata in polizza per il numero di giorni previsti nel provvedimento di sospensione della
patente e comunque il periodo di tempo massimo indicato in polizza.
La garanzia è operante per tutte le violazioni regolate dal Codice della Strada per le quali sia prevista la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro e/o sospensione della patente.
Relativamente ai seguenti articoli del Codice della Strada valgono le seguenti limitazioni:
Art. 186 - Guida in stato di ebbrezza – la diaria sarà corrisposta al 50% dell’importo previsto ed
assicurato, fermo restando che in caso di accoglimento integrale del ricorso o assoluzione con sentenza
definitiva (escluso patteggiamento o estinzione del reato e/o della pena) la diaria sarà liquidata
integralmente;
Art. 187 (Guida sotto l’effetto di stupefacenti), Art. 189 (Omissione di soccorso), Art. 9 (Competizioni
sportive), Art. 141 (Gare di velocità), Art. 192 (Violazione di posti di blocco) – la diaria sarà corrisposta
integralmente, nei limiti di quanto previsto in polizza, solo ed esclusivamente in caso di accoglimento
integrale del ricorso o di assoluzione con sentenza definitiva (escluso patteggiamento o estinzione del
reato e/o della pena).
REVOCA PATENTE disposta dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 222 co. 3 CdS. La Società a sentenza
definitiva corrisponderà la diaria prevista per giorni 180.
Soggetti assicurati:
· relativamente alla garanzia Ritiro Patente a seguito di violazioni, la
stessa è operante unicamente a
favore dei/del Contraente/Enti in ragione del pregiudizio economico
derivante da provvedimenti di Ritiro
- Sospensione della patente dei propri dipendenti/collaboratori.
Esclusioni
La garanzia non è operante nei confronti del conducente assicurato, se:
· guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non ottemperi agli obblighi prescritti in patente;
· non sia munito delle prescritte autorizzazioni in corso di validità;
· non abbia presentato ricorso nei termini previsti dal provvedimento (salvo accordo specifici con il nostro
ufficio di Tutela Legale);
· al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di legge;
· il veicolo sia adibito ad un uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione o prescritto dalle
vigenti leggi;
· la patente venga sospesa per fatti dolosi compiuti del Contraente;
Spese Legali e Peritali
L’assicurazione è estesa al rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall’Assicurato per la
formulazione e presentazione dell’Istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente in
conseguenza di incidente e violazione (vedi quanto previsto) della circolazione.
La garanzia è prestata a titolo di rimborso entro il massimale di € 3.000,00 per evento ed anno assicurativo.
Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente deve informare la Società dell'avvenuta sospensione della patente di guida a mezzo lettera
raccomandata, allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento stesso adottato dall'Autorità ed i
motivi che lo hanno determinato. Il Contraente deve dare immediato avviso alla Società dell'avvenuta
restituzione della patente.
Pagamento dell’indennità
L'indennità giornaliera pattuita in polizza, fermo in ogni caso il periodo massimo previsto, è corrisposta a
periodi mensili posticipati, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la sospensione della
patente di guida e fino a quando la patente stessa non viene restituita. In caso di morte del conducente
assicurato durante il periodo di sospensione della patente, la Società non è tenuta a corrispondere alcuna
ulteriore indennità, liquidando tuttavia le indennità maturate sino al giorno dei decesso.
Qualora al momento del sinistro il titolare della patente sospesa risulti aver subito precedenti sospensioni –
nei due anni antecedenti la stipula del contratto - la liquidazione della diaria pattuita sarà ridotta nella misura
del 25% .
Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Limiti territoriali
La validità territoriale della presente polizza è limitata ai Paesi Membri d
.
TASSI ANNUI LORDI PER DIARIA E DURATA EROGAZIONE INDENNIZZO IN GIORNI
E' POSSIBILE ASSICURARE DIARIA SINO A EURO 200,00